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[1]Se il viaggio e' rotto, per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno il diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave, e ritengono per indennita' le anticipazioni ricevute.
[2]Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennita' una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e, se la durata presunta non eccede un mese; ricevono l'intiero salario convenuto.
[3]Se il viaggio e' rotto dopo la partenza della nave:
[4]1. I marinai arruolati a viaggio hanno diritto dell'intero salario, a norma della loro convenzione;
[5]2. I marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennita' proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio, per cui si erano arruolati;
[6]3. I marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave a carico della stessa, salvo che il capitano od altro interessato, o l'autorita' competente, non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
