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[1]Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.
[2]Il congedo deve indicare il nome e la qualita' della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco, e deve essere annotato nel giornale nautico.
[3]Quando, per qualunque causa, il capitano sia nell'impossibilita' di scrivere il congedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal secondo della nave, e sottoscritto da questo e da due testimoni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
