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[1]L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termino dell'arruolamento, sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purche' il ritorno si' faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui, al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

[2]S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorche' il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo viaggio, e dopo di essere stata scaricata.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art516 · fonte del testo

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