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[1]Le convenzioni particolari di arruolamento sono fatte in presenza dell'amministratore di marina locale nel Regno, e dell'ufficiale consolare all'estero, e sono scritte nei registri di ufficio, e trascritte in forma autentica nel giornale nautico.

[2]Pero', se taluno e' arruolato in paese estero, dove non risiede un uffiziale consolare, basta che la convenzione sia sottoscritta dal capitano e dall'arruolato, e se questi non puo' o non sa sottoscriversi, da due testimoni.

[3]Le convenzioni verbali, ed anche lo convenzioni scritte, che non sono rivestite di tali formalita', non hanno effetto.

[4]Le precedenti disposizioni non sono obbligatorio per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 491.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art514 · fonte del testo

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