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[1]Il presidente, il pretore, o l'ufficiale consolare che ha ricevuta la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano, e l'una separatamente dall'altra le persone dell'equipaggio, e, se e' possibile, i passeggieri. Le risposte devono essere scritti, e devono inoltre raccogliersi, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, quello maggiori informazioni o prove, che fossero opportune, secondo le particolarita' dei fatti.
[2]La verificazione suddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso dev'essere annunziato al pubblico senza spese, mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fa deposta, nei locali della Borsa piu' vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave e' ancorata, e dovunque si ritenga opportuno.
[3]Gl'interessati, e coloro che vogliono rappresentarli, ancorche' sforniti di mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
[4]I processi verbali formati sulle operazioni suddette, devono essere uniti alla relazione.
[5]E' ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
