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[1]La relazione deve esser fatta al piu' presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del Tribunale di commercio, o ad un giudice da lui delegato, e, dove non sia Tribunale, davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al Regio console od a chi ne fa le veci, e, in mancanza, davanti all'autorita' locale, se ha luogo in un porto estero.

[2]Quando la relazione e' fatta nel Regno, deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio. A tale uopo il pretore deve trasmetterla, senza ritardo, al presidente del Tribunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art508 · fonte del testo

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