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[1]Il capitano, all'arrivo nel porto di sua destinazione, si' di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto e' prescritto dal Codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

[2]La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave, e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art507 · fonte del testo

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