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[1]Il capitano, che naviga a profitto comune sul carico, non puo' fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi e' convenzione contraria per iscritto.
[2]In caso di contravvenzione, le merci caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
