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[1]Il capitano, obbligato per un viaggio, e' tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietari ed i noleggiatori.
[2]Se la nave e' stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave, a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
