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[1]Il capitano non puo' vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilita' alla navigazione.
[2]La dichiarazione d'inabilita' e l'autorizzazione di vendita deve essere pronunciata dal Tribunale di commercio nel Regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero.
[3]La vendita deve essere fatta ai pubblici incanti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
