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Il capitano, che senza necessita' ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie, od ha portato nei suoi conti avarie e spese non vere, e' personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del denaro od al pagamento delle cose, ed al risarcimento dei danni; salva inoltre l'azione penale, se vi e' luogo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
