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[1]Nel corso del viaggio, il capitano puo', se vi e' urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave, per quanto riguarda la nave stessa, e la navigazione, a cui e' preposto.
[2]Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari, o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio, oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente, o a bordo della nave.
[3]I proprietari possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.
[4]Le condanne pronunziate contro il capitano non privano i proprietari del diritto di far l'abbandono, secondo le disposizioni dell'articolo 482.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
