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[1]Non e' atto di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, ne' la rivendita che poi se ne facesse.

[2]L'assicurazione di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio, e l'assicurazione sulla vita e' atto di commercio rispetto all'assicuratore soltanto; le assicurazioni terrestri mutue non sono atti di commercio, se non quando riguardano oggetti o stabilimenti di commercio.

[3]Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art5 · fonte del testo

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