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[1]Non e' atto di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, ne' la rivendita che poi se ne facesse.
[2]L'assicurazione di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio, e l'assicurazione sulla vita e' atto di commercio rispetto all'assicuratore soltanto; le assicurazioni terrestri mutue non sono atti di commercio, se non quando riguardano oggetti o stabilimenti di commercio.
[3]Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
