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Se la nave e' noleggiata di consenso dei proprietari, o per deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, puo', con autorizzazione del Tribunale di commercio, o, in mancanza, del pretore, prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo, o con Pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art499 · fonte del testo

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