Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se la nave e' noleggiata di consenso dei proprietari, o per deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, puo', con autorizzazione del Tribunale di commercio, o, in mancanza, del pretore, prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo, o con Pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
