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Nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori il capitano non puo', senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, ne' prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
