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[1]Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.
[2]Egli e' obbligato a valersi di un pilota pratico, a spese della nave, dovunque cio' sia prescritto dai regolamenti locali, e dovunque le carte, i portolani o la pratica marinaresca indichino pericolosa o difficile la navigazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
