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[1]Il capitano deve far visitare la nave, nei casi e nei modi stabiliti dal Codice per la marina mercantile.
[2]Egli deve, prima della partenza, accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere, e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
