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[1]Il capitano che comanda una nave di portata superiore alle trenta tonnellate deve tenere un inventario di bordo, contenente la descrizione degli attrezzi e degli oggetti di corredo e di armamento della nave, colle indicazioni del peso, della misura, dell'eta' ed altre necessarie a calcolarne il valore.

[2]L'inventario deve essere trascritto nel giornale nautico e depositato in copia nell'ufficio marittimo presso il quale la nave e' iscritta.

[3]Ogni successiva variazione dell'inventario dev'essere annotata nel giornale nautico e denunciata all'autorita' marittima o consolare del luogo dove la nave si trova.

[4]Un regolamento da pubblicarsi con Regio decreto stabilira' le norme per la uniforme tenuta dei registri di bordo e per la periodica verificazione della reale esistenza degli oggetti descritti nell'inventario.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art492 · fonte del testo

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