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[1]Il capitano deve tenere i seguenti libri, numerati, firmati e vidimati dagli amministratori di marina del dipartimento nel quale la nave e' iscritta, cioe':
[2]1. Il giornale nautico, nel quale deve annotare giorno per giorno:
- a)La via tenuta e le scoperte fatte;
- b)Le avarie, il getto e gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione, e le risoluzioni prese durante il viaggio;
[3]2. Il registro di' contabilita', nel quale deve notare la entrata e la spesa riguardante la nave;
[4]3. Il manuale di bordo, nel quale deve annotare:
- a)Le cose componenti il carico;
- b)Tutto cio' che concerne il suo uffizio o puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale.
[5]Tutti i libri che sopra dovranno essere tenuti per ordine di data, senza intervalli o spazi in bianco.
[6]La tenuta dei libri che sopra non e' obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, o quando la nave sia di portata inferiore alle trenta tonnellate, e il viaggio che si intraprende non debba estendersi al di la' delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
