Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e prendere a stipendio i marinai e le altre persone dell'equipaggio, ma egli deve cio' fare di concerto coi proprietari, allorche' si trova nel luogo della loro dimora.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
