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[1]Il capitano e' responsabile delle cose caricate.
[2]Ne da' ricevuta mediante scrittura.
[3]Questa scrittura si chiama polizza di carico.
[4]Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei denari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.
[5]Il capitano e' pure responsabile di ogni danno che, per qualunque causa, possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave, senza il consenso scritto del caricatore.
[6]Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese, e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
