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[1]Il capitano e' responsabile delle cose caricate.

[2]Ne da' ricevuta mediante scrittura.

[3]Questa scrittura si chiama polizza di carico.

[4]Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei denari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

[5]Il capitano e' pure responsabile di ogni danno che, per qualunque causa, possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave, senza il consenso scritto del caricatore.

[6]Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese, e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art489 · fonte del testo

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