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[1]Per tutto cio' che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.
[2]La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la meta' del suo valore.
[3]Il Tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne e' fatta domanda da tanti fra i comproprietari, che insieme uniti abbiano la meta' almeno della proprieta' di essa, se non vi e' convenzione contraria.
[4]Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze, riguardanti l'interesse comune, il Tribunale puo' ordinarla, ancorche' i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprieta' di essa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
