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[1]Il proprietario puo' congedare il capitano.

[2]Nel caso di congedo non e' dovuta indennita', se il diritto alla stessa non e' stato convenuto in iscritto.

[3]Se il capitano congedato e' comproprietario della nave, egli puo' rinunziare alla comproprieta' ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

[4]La somma di questo capitale e' determinata mediante perizia.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art485 · fonte del testo

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