Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di abbandono, ciascun creditore puo' prendere la nave per suo conto, coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati.
[2]Se nessun creditore prende la nave per suo conto, la stessa e' venduta, ad istanza del creditore piu' diligente, il prezzo e' distribuito fra i creditori, e cio' che rimane, dopo pagati i creditori, appartiene al proprietario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
