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[1]L'abbandono puo' essere fatto a tutti i creditori, o solamente ad alcuni.
[2]L'abbandono si fa mediante dichiarazione trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave. Rispetto ai creditori, che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere entro otto giorni dalla detta notificazione, sotto pena di decadenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
