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[1]I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, por cio' che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario, che non ha contratto obbligazione personale, puo', in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto, o da esigere, liberarsi dalla responsabilita' e dalle obbligazioni suddetto, ad eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.
[2]La Lealta' di fare l'abbandono non spetta a colui, il quale e' nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non e' tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per cio' che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.
[3]Le stesse disposizioni si applicano a colui che esercita il commercio di navigazione per conto proprio con nave non sua; ma il proprietario della nave ne puo' impedire l'abbandono, pagando i creditori, salvi i diritti che gli possono competere verso l'esercitore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
