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[1]Il prestito a cambio marittimo sulla nave e' regolato dalle disposizioni del titolo V di questo libro.
[2]I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori, non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi, e non provvedute di atto di nazionalita', non hanno effetto verso i' terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorita' e nelle forme, che saranno designate con Regio decreto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
