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I libri che i commercianti sono in obbligo di tenere, e per i quali non furono osservate le formalita' stabilite, non possono essere prodotti, ne' fare fede in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo cio' che e' disposto nel libro terzo di questo Codice.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
