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[1]La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione dev'essere trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, nel cui compartimento si fa la costruzione.
[2]Allorche', dopo compiuta la costruzione, viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalita', deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno gia' trascritte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
