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[1]Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, deve risultare da prova per iscritto.

[2]La scrittura costitutiva del pegno non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non e' trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave, quando e' fatta nel Regno, o nei registri del Regio Consolato del luogo ove si trova la nave, quando e' fatta in paese estero.

[3]In entrambi i casi, il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalita' della nave. A tal uopo gli amministratori della marina mercantile e gli uffiziali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, sa non e' loro presentato l'atto di nazionalita', salvi i casi preveduti negli articoli 478 e 480.

[4]Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalita'.

[5]Per l'efficacia del pegno non e' necessaria la nomina di un custode.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art477 · fonte del testo

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