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[1]Ogni alienazione o 'cessione, totale o parziale, della proprieta' o del godimento della nave deve risultare da prova per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.
[2]Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa puo' farsi per atto pubblico o per scrittura privata: ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non e' trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale la nave e' iscritta.
[3]In paese estero l'alienazione deve esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del Regio Consolato, dinanzi all'ufficiale consolare, o dev'essere trascritta nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia, da lui autenticata, dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave.
[4]In tutti i casi l'alienazione dev'essere annotata sull'atto di nazionalita', coll'indicazione, se il venditore resti in credito del prezzo o in tutto, o in parte. A tale effetto, gli amministratori della marina mercantile e gli uffiziali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalita', salvo il caso preveduto nell'articolo 480.
[5]Nel concorso di piu' alienazioni, la data dell'annotazione sull'atto di nazionalita' determina la preferenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
