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[1]Il costruttore non puo' sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.

[2]Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del Codice civile.

[3]Il committente puo' sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'articolo 1641 del Codice civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art474 · fonte del testo

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