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I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni, e le rivocazioni di essi, e cosi' pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprieta' di una nave in costruzione fatte dal committente, o dal costruttore, che abbia intrapresa la costruzione per proprio conto, devono risultare da prova per iscritto, e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritte nei registri dell'ufficio marittimo del compartimento, in cui deve eseguirsi, od e' intrapresa la costruzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art473 · fonte del testo

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