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[1]Le navi sono beni mobili.
[2]Fanno parte d'una nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste, ed in generale tutte le cose che sono destinate all'uso permanente di essa, ancorche' ne siano temporaneamente separate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
