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[1]La vendita all'incanto, volontaria o forzata, delle merci e delle derrate depositate noi pubblici magazzini, si fa senza forme giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, e di un agente a cio' espressamente delegato dall'Amministrazione del magazzino.
[2]Il bando deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, ed affisso alla porta del magazzino ove si fa la vendita, della Borsa, del Tribunale e della Camera di commercio, o, in mancanza, della casa comunale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
