Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La vendita all'incanto, volontaria o forzata, delle merci e delle derrate depositate noi pubblici magazzini, si fa senza forme giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, e di un agente a cio' espressamente delegato dall'Amministrazione del magazzino.

[2]Il bando deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, ed affisso alla porta del magazzino ove si fa la vendita, della Borsa, del Tribunale e della Camera di commercio, o, in mancanza, della casa comunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art470 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari