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[1]I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi a servire di prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

[2]Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od e' incaricato della contabilita' hanno effetto come se fossero scritte dal principale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art47 · fonte del testo

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