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[1]Il possessore di una nota di pegno non puo' procedere contro i beni del debitore, ne' contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.
[2]I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui e' compiuta la vendita delle cose depositate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
