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[1]Il possessore della nota di pegno esercita suo diritto anche sulle somme derivanti dalla assicurazione delle cose depositate.
[2]I diritti di dogana, i dazi comunali, le tasse sulle vendite e le spese di deposito, di conservazione, o di salvamento delle cose depositate, sono preferiti al creditore con pegno.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
