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[1]Se il credito indicato nella nota di pegno non e' pagato alla scadenza, il possessore deve accertarne il difetto con un atto di protesto, secondo le disposizioni dell'articolo 302 e seguenti, e, trascorsi tre giorni dopo quello del protesto, puo' promuovere la vendita del pegno nei modi stabiliti nell'articolo 362.
[2]La vendita non e' sospesa, ne' dalla morte, ne' da fallimento del debitore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
