Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il possessore della fede di deposito separata dalla nota di pegno puo' in ogni tempo esigere dal magazzino la consegna delle cose depositate, mediante pagamento della somma dovuta al possessore della nota di pegno, cogli interessi fino al giorno della scadenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
