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[1]Non si ammette opposizione, sequestro od altro vincolo sulle merci o sulle derrate depositate nei pubblici magazzini, ad eccezione dei casi:
[2]1. Di smarrimento delle fedi di deposito o delle note di pegno;
[3]2. Di controversia sul diritto a succedere;
[4]3. Di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore abbia perduta l'amministrazione dei suoi beni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
