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[1]La girata della fede di deposito e della nota di pegno dev'essere datata.

[2]La prima girata della nota di pegno deve inoltre indicare:

[3]1. La somma e la scadenza del credito per cui e' accordato il pegno, e la misura e la decorrenza dell'interesse;

[4]2. La dichiarazione che il pegno fu annotato sulla fede di deposito.

[5]La prima girata della nota di pegno dev'essere trascritta nel registro del magazzino, ed ivi sottoscritta dal girante.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art460 · fonte del testo

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