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Il possessore della fede di deposito e della nota di pegno puo' far dividere a sue spese le cose depositate in piu' parti, e richiedere altrettante fedi di deposito e note di pegno, restituendo i titoli complessivi, che devono essere annullati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
