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[1]La proprieta' delle cose depositate nei magazzini generali si trasferisce colla girata della fede di deposito unita alla nota di pegno.
[2]Il pegno sulle cose stesse si costituisce colla girata della sola nota di pegno.
[3]La nota di pegno deve contenere tutte le indicazioni prescritte nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
