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[1]La fede di deposito deve indicare:
[2]1. La persona e il domicilio del deponente;
[3]2. Il luogo del deposito;
[4]3. La natura e la qualita' delle cose depositate, col nome piu' noto in commercio;
[5]4. Se le cose depositate siano assicurate;
[6]5. Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
