Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti che riguardano le Banche e gli altri Istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.
[2]I pegni sulle merci o derrate depositate nei pubblici magazzini sono regolati dalle disposizioni del titolo seguente, e i pegni sulle navi sono regolati dalle disposizioni del libro secondo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
