Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
