Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa data in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza, relativamente alla cosa stessa.
[2]Le spese occorse sono prelevate in suo favore; soddisfatto del suo credito, egli rende conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
