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[1]Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

[2]Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

[3]Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se le medesime si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo e' in possesso della polizza di carico sola, o prima, o della. lettera di vettura, girata colla clausola: «valuta in garantia», od altra equivalente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art451 · fonte del testo

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