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[1]Il pegno di titoli all'ordine puo' essere costituito mediante girata, con la clausola: «valuta in garantia,» od altra equivalente.

[2]Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di societa' commerciali o civili, puo' essere costituito mediante annotazione, o mediante trasferimento dei titoli nei libri della, societa': «per causa di garantia».

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art450 · fonte del testo

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